In seguito all’entrata in vigore del D.L. n. 36/2023, (nuovo codice dei contratti pubblici) in vigore dal 01/07/2023 , si rende necessario chiarire taluni aspetti relativi al comparto della contrattualistica pubblica sottosoglia comunitaria.
Limitatamente all’affidamento di appalti pubblici di servizi e forniture, occorre preliminarmente verificare il valore dei servizi e delle forniture appaltate.
Sono, infatti, differenti le modalità di svolgimento della procedura e le condizioni per l’aggiudicazione dell’appalto, a seconda che si tratti di di affidamenti di importo fino a € 140.000,00 (disciplinati dall’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/20123 o che si tratti di affidamenti di importo pari o superiore a € 140.000,00 e fino ad € 215.000,00 (disciplinati dall’art. 50, comma 1 , lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023).
Affidamento diretto
(forniture di importo inferiore a € 140.000,00)
La procedura di affidamento diretto è stata semplificata dalla normativa emergenziale consentendo alle stazioni appaltanti approvvigionamenti più celeri e snelli.Il Decreto Semplificazioni-bis ha innalzato la soglia di affidamento diretto di servizi e forniture ad € 139.000,00 e poi a € 140.000,00 con l’entrata in vigore (a decorrere dall’1.7.2023) del D. Lgs. n. 36/2023 (nuovo codice dei contratti pubblici).A caratterizzare l’affidamento diretto è la circostanza che lo stesso può avvenire “anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 […]”.L’affidamento diretto consta di regole procedurali che lo tengono al di fuori del perimetro del concetto di “gara” in senso stretto. La stazione appaltante, infatti, è tenuta ad operare una valutazione di congruità del prezzo rispetto al valore di mercato del bene offerto che, operativamente, può tradursi nella comparazione di due o più preventivi. La comparazione di due o più preventivi, pur non essendo obbligatoria, rappresenta una buona prassi che attesta in re ipsa la valutazione di congruità del prezzo del bene rispetto al valore di mercato. Con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici (1.7.2023), non sarà più necessaria neppure la comparazione tra due o più preventivi, atteso che l’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di disporre l’affidamento diretto “anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”. Stante la natura dell’affidamento diretto, non trovano applicazione le disposizioni normative relative al criterio di aggiudicazione e ai criteri di valutazione delle offerte nonché di nomina della commissione di gara, non essendo ravvisabile una gara in senso proprio. Individuato il fornitore, la stazione appaltante potrà emanare la determina a contrarre anche in forma semplificata.
Procedura negoziata
(forniture di importo superiore a € 139.000,00)
Il Decreto Semplificazioni-bis è intervenuto anche sulle soglie della procedura negoziata senza bando, ovverosia quella che si realizza attraverso le lettere di invito agli operatori da parte della stazione appaltante. Si ricorre alla procedura negoziata per i servizi e le forniture di importo superiore a 140.000,00 € ed inferiori alla soglia comunitaria (€ 215.000,00 per l’affidamento di forniture e servizi). Il nuovo codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36/2023 che entrerà in vigore dall’1.7.2023) ha sostanzialmente confermato la previgente disciplina. La procedura negoziata differisce dall’affidamento diretto per l’obbligatorietà in capo alla stazione appaltante di procedere all’affidamento previa consultazione, ove esistenti, di un numero minimo di operatori economici stabilito dalla legge. Gli operatori sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi ufficiali nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. La stazione appaltante, dopo aver adottato la determina a contrarre, invita gli operatori economici individuati secondo i criteri sopra richiamati.
Nella lettera di invito è specificato, tra l’altro, il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta da parte dell’operatore.
L’esito della procedura deve essere reso noto ai partecipanti nel rispetto del principio di trasparenza[9].
Il D. Lgs n. 50/2016 elimina la dicotomia aggiudicazione provvisoria-aggiudicazione definitiva introducendo la cd. proposta di aggiudicazione al miglior offerente con valenza meramente endoprocedimentale, e dunque, non impugnabile. In seguito la stazione appaltante emana il provvedimento di aggiudicazione.
Altri documenti utili
(Download)
Documenti sensibili
(Protetti da password)
Lista di documenti presenti nel zip:
- Autodichiarazione legale rappresentante ex art. 47 D.L. 77-2021 iscrizione R.A.E.E
- Dichiarazione CAM criteri ambientali minimi
- Dichiarazione di consapevolezza clausola risolutiva espressa
- Dichiarazione di impegno a costituire garanzia definitiva
- Dichiarazione di rispetto normativa disabili
- Dichiarazione DNSH
- Dichiarazione non incompatibilità e assenza conflitto di interesse titolare effettivo
- Dichiarazione produttore Monitor interattivi DNSH 2023 ver2.0
- Dichiarazione situazione occupazionale
- Dichiarazione titolare effettivo e assenza conflitto interesse titolare effettivo
- ID Legale rappresentante
Integrazione documenti secondo il nuovo codice dei contratti pubblici (D.L. n. 36/2023)
- Dichiarazione CAM | Criteri Ambientali Minimi
- Dichiarazione di consapevolezza clausola risolutiva espressa
- Dichiarazione non incompatibilità e assenza di conflitto di interesse | PNRR
- Dichiarazione requisiti art 94, 95, 96, 97, 98 E 100 del codice contratti
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